Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 01/12/2003 n. 389

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'art. 19 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle delegazioni di pagamento di cui all'art. 3 della Legge 21 dicembre 1978, n.

843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al Decreto ministeriale 25 luglio 1985 del Ministro del tesoro. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'art. 129 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonchè i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'art. 44 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.». «Art. 37 (Indebitamento degli enti locali dissestati).

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 35, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purchè

a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito

b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonchè gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.

2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'art. 35.

3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'art. 25, comma 9, del Decreto-Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente

articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato. ».

-Il Decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante: «Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102.

-La Legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302; si riporta il testo del comma 168, dell'art. 3: «168. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi

a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonchè delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati

b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonchè da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sarà applicata ad opera di intermediari autorizzati

c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato

d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a

c)

e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto

f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovrà avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione.».

- Il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230; si riporta il testo dell'art. 129: «Art. 129 (Emissione di valori mobiliari).

1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.

2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.

3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonchè le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.

4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, può, in conformità delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1.

5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano

a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato

b) ai titoli azionari, semprechè non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto

c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali

d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri Paesi dell'Unione europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.

6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.

7. La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.

8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.».

-Il Decreto del Ministro del tesoro del 5 luglio 1996, n. 420, recante: «Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189.

- La Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302; si riporta il testo dell'art. 45, comma 32, così come modificato dal Decreto-Legge 27 dicembre 2000, n. 392 (recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2001, n. 26 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2001, n.

50): «Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione).

32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui e per le obbligazioni di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi. Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma.».

 

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